Il D.lgs. 81/08 art.37 e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 stabiliscono che ogni lavoratore debba ricevere un’adeguata formazione in base alla propria mansione e nel contesto dell’attività aziendale. Questa formazione deve essere mantenuta aggiornata di quinquennio in quinquennio e ogni qualvolta si introducano delle sostanziali variazioni nelle lavorazioni o nelle mansioni dei lavoratori. Una formazione specifica è prevista, inoltre, per coloro che svolgono la funzione di preposti o di dirigenti.
L’ Accordo Stato Regioni al P.4 prevede la possibilità di erogare con modalità e Learning la formazione specifica a rischio basso.
La formazione specifica è rivolta a tutti i lavoratori del settore ristorazione e ha lo scopo di trasferire nozioni e comportamenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro deve formare i propri lavoratori entro massimo 60 giorni dopo l’assunzione. La normativa stabilisce che i percorsi formativi debbano essere effettuati prima dell’effettivo inserimento del nuovo dipendente. In caso di impossibilità ad adempiere a tale obbligo nei tempi previsti, il Datore di Lavoro può derogare l’obbligo successivamente all’assunzione. Attenzione i 60 giorni indicati nell’Accordo si intendono come il tempo massimo entro il quale il lavoratore deve concludere il percorso formativo.
Tale obbligo di formazione dei lavoratori è regolato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, dove al punto 10 sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione.